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Documenti informativi

F.A.Q. RCA

PER QUANTO TEMPO RIMANE VALIDO L’ULTIMO ATTESTATO DI RISCHIO?

L’attestato di rischio rimane valido per un periodo di cinque anni:
• nel caso in cui hai sospeso il contratto di assicurazione o non lo hai rinnovato per mancato utilizzo del veicolo (in questo caso devi sottoscrivere un’apposita dichiarazione e consegnarla all’impresa);
• nelle ipotesi di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero (art. 8, Reg. Ivass n. 9/2015).

IL CONTRAENTE DI UNA POLIZZA R.C. AUTO, PUO’ ESSERE PERSONA DIVERSA DAL PROPRIETARIO DL VEICOLO?

Sì, è possibile stipulare una polizza r.c. auto a tuo nome (cioè puoi essere contraente) anche se non se il proprietario del veicolo.

Rimane sottinteso che la classe bonus-malus indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente. Il contraente può cambiare da una annualità all’altra e può sempre utilizzare la classe bonus-malus riferita al proprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato.

L’ASSICURAZIONE HA L’OBBLIGO DI COMUNICARE LA SCADENZA DELLA RATA SEMESTRALE DEL PREMIO R.C.AUTO?

No, in caso di frazionamento del premio, è importante comunque ricordarsi di pagare le rate alle scadenze contrattualmente stabilite al fine di evitare interruzioni della copertura assicurativa e la perdita della classe di merito maturata.

F.A.Q. SINISTRI

A CHI DEVO FARE RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DE HO SUBITO UN DANNO R.C. AUTO?

Se hai subito un sinistro di cui non sei responsabile o sei responsabile solo in parte, si applica la procedura del risarcimento diretto e quindi devi presentare la richiesta direttamente al tuo assicuratore, nei seguenti casi:
• se nell’incidente sono coinvolti soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia;
• se oltre ai danni alle cose trasportate ed al veicolo la parte coinvolta ha riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.
Negli altri casi la richiesta deve essere rivolta all’assicuratore del veicolo che si ritiene responsabile dell’incidente.

SE HO SUBITO UN SINISTRO R.C. AUTO, POSSO FAR RIPARARE LA MIA AUTO DA UNA CARROZZERIA DI MIA FIDUCIA, NON CONVENZIONATA CON L’IMPRESA DI ASSICURAZIONI?

Ai sensi della nuova Legge Concorrenza (L. 124/2017, in vigore dal 29/08/2017) hai diritto di ricevere l’integrale risarcimento per la riparazione del veicolo danneggiato da parte di una carrozzeria di tua fiducia (abilitata in base alla L. 122/92, che disciplina l’attività di autoriparazione).
Dovrai però fornire all’impresa di assicurazione la documentazione fiscale delle riparazioni effettuate e un’idonea garanzia di validità di 2 anni per le parti del veicolo non soggette ad usura ordinaria emessa dalla carrozzeria da te incaricata.

E’ OBBLIGATORIO COMPILARE IL MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE PER LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO? DEVE ESSERE INTEGRALMENTE COMPILATO?

L’utilizzo del modulo di constatazione amichevole (C.A.I. anche detto “modulo blu”) per la denuncia del sinistro è opportuno ma non necessario. L’utilizzo del modulo blu, firmato congiuntamente dai due conducenti, consente infatti un risarcimento in tempi più rapidi. Anche se è opportuno che il modulo sia completato in tutte le sue parti, per essere risarciti direttamente dalla propria impresa è sufficiente indicare i seguenti elementi indispensabili: data del sinistro, cognome e nome di entrambi gli assicurati, le targhe dei due veicoli, le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o il disegno dell’incidente, le firme dei due conducenti.

QUALI ELEMENTI DEVE CONTENERE LA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO?

La richiesta di risarcimento deve contenere almeno i seguenti elementi: data, luogo e ora del sinistro, generalità delle parti coinvolte; codice fiscale, dinamica dell’incidente; dati dei veicoli coinvolti; luogo e ora in cui il veicolo danneggiato è a disposizione per l’accertamento.
E’ importante ricordare che la sola presentazione del modulo di constatazione amichevole (C.A.I. anche detto “modulo blu”) non costituisce una richiesta di risarcimento completa.

In caso di sinistro con soli danni a cose, inoltre, i nomi di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente devono essere indicati nella denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale trasmesso all’impresa di assicurazione.

QUANTO TEMPO HA L’IMPRESA PER RISARCIRE UN SINISTRO R.C. AUTO?

L’assicuratore è obbligato a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni in presenza di modulo di constatazione amichevole (C.A.I. anche detto “modulo blu”) sottoscritto congiuntamente dai due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta formulata dalla compagnia.

Per i sinistri con danni a cose, nel caso in cui l’identificazione di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente non risulti dalla denuncia di sinistro, entro 60 giorni dalla sua ricezione l’impresa dovrà chiederti di provvedere alla loro identificazione.
Avrai 60 giorni di tempo per rispondere.

DI QUANTO TEMPO DISPONE L’ASSICURATORE ESTERO O IL MANDATARIO NOMINATO IN ITALIA PER RISPONDERE ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO?

L’assicuratore è obbligato a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni in presenza di modulo di constatazione amichevole (C.A.I. anche detto “modulo blu”) sottoscritto congiuntamente dai due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta formulata dalla compagnia.

Per i sinistri con danni a cose, nel caso in cui l’identificazione di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente non risulti dalla denuncia di sinistro, entro 60 giorni dalla sua ricezione l’impresa dovrà chiederti di provvedere alla loro identificazione.
Avrai 60 giorni di tempo per rispondere.

HO SUBITO UN SINISTRO ALL’ESTERO PROVOCATO DA UN VEICOLO CON TARGA ESTERA. A CHI DEVO RIVOLGERMI PER OTTENERE IL RISARCIMENTO?
  • In caso di incidente avvenuto durante un viaggio all’estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) e causato da un veicolo con targa estera e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (cfr. elenco su www.ucimi.it), devi proporre la richiesta di risarcimento nei confronti del “mandatario” nominato in Italia dall’impresa di assicurazione estera che assicura il veicolo responsabile delsinistro.
    Per conoscere nome e indirizzo del “mandatario” devi inviare richiesta alla CONSAP – Centro di Informazione Italiano – Via Yser, 14 – 00198 Roma. Per ulteriori informazioni sulle modalità per l’invio delle richieste è possibile consultare il sito www.consap.it.
  • all’impresa estera di assicurazione del responsabile del sinistro oppure, se l’incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde ed è provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde, ma non rientrante nello Spazio Economico Europeo, potrai indirizzare la richiesta di risarcimento al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro solo se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell’accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito dell’UCI).
HO SUBITO UN SINISTRO IN ITALIA PROVOCATO DA UN VEICOLO IMMATRICOLATO ALL’ESTERO. A CHI DEVO RIVOLGERMI PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO?

In caso di incidente in Italia provocato da un veicolo immatricolato all’estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti devi inviare una lettera all’UCI – Ufficio Centrale Italiano – Corso Sempione, 39 – 20145 MILANO o, in alternativa, tramite PEC all’indirizzo: uci@pec.ucimi.it. L’UCI ti comunicherà il nominativo della compagnia incaricata di liquidare il danno. Per maggiori informazioni segui le indicazioni riportate sul sito dell’Uci: www.ucimi.it.

COME FACCIO PER RISALIRE ALL’ASSICURATORE ESTERO DEL VEICOLO RESPONSABILE DEL SINISTRO, SE HO SOLO IL NUMERO DI TARGA? COME TROVO IL MANDATARIO IN ITALIA NOMINATO DALL’ASSICURATORE ESTERO?

Per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia da tale assicuratore, devi scrivere alla CONSAP Spa – Centro di Informazione Italiano – Via Yser, 14 – 00198 Roma. Per ulteriori informazioni sulle modalità per l’invio delle richieste puoi consultare il sito www.consap.it.
Nelle richieste devono essere indicati in modo chiaro tutti gli elementi che permettono di risalire ai soggetti interessati, e cioè data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota). La CONSAP raccoglie le informazioni necessarie presso il Centro Informazioni estero e risponde all’interessato, indicandogli il nome del mandatario cui ci si dovrà rivolgere ai fini della gestione e liquidazione del sinistro.

QUANDO HO ACQUISTATO UN AUTO NUOVA, MI HANNO OFFERTO UNA POLIZZA R.C.AUTO GRATUITA. COSA SUCCEDERA’ ALLA SCADENZA DELLA PROMOZIONE?

Se decidi di assicurarti con un’altra impresa o con la stessa, questa dovrà riconoscerti la stessa classe di merito che avevi prima di accettare la polizza gratis, tenendo conto degli eventuali sinistri provocati durante il periodo di assicurazione gratuita.

Per maggiori informazioni vedi lettera al mercato dell’Ivass del 19/05/2015 “Indagine su polizze r.c. auto gratuite offerte con l’acquisto di autovetture”.

HO ACQUISTATO UN NUOVO VEICOLO COMPRESO DI UNA POLIZZA R.C.AUTO GRATUITA. ALLA SCADENZA, POTRO’ USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE BERSANI?

Si, se prima di accettare la polizza gratuita avevi i requisiti per usufruire della legge Bersani, l’impresa dovrà riconoscerti la classe di merito maturata su un veicolo appartenente al tuo nucleo familiare, sempre che nel periodo di gratuità non sei stato responsabile di sinistri.
Per maggiori informazioni vedi lettera al mercato dell’Ivass del 19/05/2015 “Indagine su polizze r.c. auto gratuite offerte con l’acquisto di autovetture”.

HO ACQUISTATO UN NUOVO VEICOLO COMPRESO DI UNA POLIZZA R.C.AUTO GRATUITA. ALLA SCADENZA, POTRO’ USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE BERSANI?

Si, se prima di accettare la polizza gratuita avevi i requisiti per usufruire della legge Bersani, l’impresa dovrà riconoscerti la classe di merito maturata su un veicolo appartenente al tuo nucleo familiare, sempre che nel periodo di gratuità non sei stato responsabile di sinistri.
Per maggiori informazioni vedi lettera al mercato dell’Ivass del 19/05/2015 “Indagine su polizze r.c. auto gratuite offerte con l’acquisto di autovetture”.

F.A.Q. POLIZZE VITA

NON RITENGO SIA CORRETTO IL CAPITALE CHE L’IMPRESA MI HA CORRISPOSTO A SCADENZA. COSA POSSO FARE?

Puoi richiedere all’impresa un prospetto analitico dei conteggi nonché tutti i chiarimenti necessari per comprendere se è corretto l’importo della liquidazione. Alla richiesta l’impresa è tenuta a rispondere entro 20 giorni.

QUALI SONO LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO DI UNA POLIZZA VITA?

Non è possibile il pagamento in contanti del premio di una polizza vita.
E’ possibile pagare solo mediante:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente nella sua qualità di “intermediario dell’impresa xxx”;
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente.

COME POSSO SAPERE SE UN MIO FAMIGLIARE DECEDUTO AVEVA SOTTOSCRITTO UNA POLIZZA VITA?

1) puoi rivolgerti al “Servizio ricerca coperture assicurative vita” dell’ANIA (Associazione nazionale delle imprese assicurazione) che fornisce ai richiedenti (ad esempio i coniugi delle persone decedute) informazioni sull’esistenza, presso le imprese italiane, di coperture assicurative vita relative alla persona deceduta, ipotizzata assicurata.
La ricerca si basa sul verificare, tra l’altro, che il nome di colui che chiede le informazioni compaia tra i beneficiari della polizza. Si suggerisce, perciò, di formulare tante richieste quanti sono i potenziali beneficiari. Esempio: se è deceduto un familiare, padre di due figli, è bene che formulino la richiesta sia la moglie che ciascuno dei due figli, per ampliare il raggio della ricerca.

2) oppure puoi rivolgerti all’intermediario assicurativo, alla banca o all’impresa di assicurazione di cui si serviva il familiare, chiedendo informazioni – meglio se per iscritto – sulla esistenza della polizza.

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Non esitate a contattarci

Sede Principale

Via Dei Gorghi, 3
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736342663

Iscr. RUI : A000118947
P.I. 01828190445

 

Responsabile attività assicurativa

Pier Camillo Picciotti
Iscr. RUI : A000327799
PEC piercamillopicciotti@pec.it

Soggetto alla vigilanza dell’IVASS

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picciottilorisrl@pec.it

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UNIPOLSAI SpA
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